Dopo il convegno nazionale “Il Difensore civico che manca: il caso Sicilia”, svoltosi il 10 luglio 2026 a Palermo nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni prosegue il confronto sui temi emersi durante la giornata di studi promossa dal Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome.
L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sul ruolo della difesa civica nel sistema delle garanzie, sulle prospettive di sviluppo dell’istituto e sulla necessità di assicurare ai cittadini una tutela sempre più efficace, indipendente e vicina ai territori.
Pubblichiamo di seguito l’intervista all’Avv. Guido Giusti – Difensore civico della Regione Emilia Romagna e Vice presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome., che approfondisce i principali temi affrontati nel corso dell’evento: dall’effettività della tutela amministrativa alle sfide poste dalla trasformazione digitale della pubblica amministrazione, dal rafforzamento della rete nazionale dei Difensori civici fino al valore della moral suasion quale strumento di garanzia e miglioramento dell’azione amministrativa.
1. Quale impressione Le ha lasciato l’incontro di Palermo del 10 luglio e quale valore ritiene abbia avuto per il movimento nazionale della difesa civica?
L’incontro di Palermo ha avuto il merito di spostare il dibattito dal piano dell’affermazione di principio a quello della verifica delle condizioni di effettività. Non ci si è limitati a ribadire l’importanza dell’istituto, ma si è indagato sul perché esso operi con successo in alcuni contesti e resti marginale in altri. È un passaggio metodologico cruciale: la difesa civica non si legittima per definizione normativa, ma per la qualità della garanzia che riesce concretamente a offrire.
L’essenza dell’istituto risiede nell’offrire una sede indipendente di ascolto, istruttoria e interlocuzione quando il rapporto fisiologico tra cittadino e pubblica amministrazione si interrompe o si irrigidisce. Una funzione che presuppone terzietà e competenza tecnica, e che non può esaurirsi nella mera disponibilità di uno “sportello”.
La credibilità dell’ufficio dipende da fattori precisi, in linea con i Principi di Venezia: l’indipendenza del titolare, la professionalità della struttura, l’effettività dei poteri istruttori e la reale attitudine delle amministrazioni al contraddittorio. Si tratta di elementi sostanziali che incidono sull’esito del mandato assai più dell’istituzione formale dell’organo.
Palermo ha confermato che un istituto di garanzia si consolida solo quando offre soluzioni giuridicamente fondate, intelligibili e rispettose del riparto di competenze, senza risolversi in un ennesimo segmento della catena burocratica.
2. Nel corso dell’evento è emersa con forza l’esigenza di garantire una presenza capillare della difesa civica sul territorio. Quale ruolo può svolgere oggi il Difensore civico nel rapporto tra cittadini e istituzioni?
La tutela giurisdizionale resta il presidio essenziale dei diritti, ma copre solo una frazione delle criticità amministrative. Tra la lesione del diritto e il ricorso al giudice si estende una vasta “area grigia” di disfunzioni: l’inerzia, il silenzio, le motivazioni stereotipate, l’applicazione formalistica delle procedure e lo scarto tra servizio dichiarato e reso.
È in questa faglia che interviene il Difensore civico. Egli verifica la conformità dell’azione amministrativa ai parametri di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), esigendo dall’amministrazione un riscontro espresso e motivato, senza mai sostituire la propria valutazione alla discrezionalità tecnica o amministrativa riservata all’ente.
Il metodo è collaborativo, ma la collaborazione non è debolezza istituzionale. Il Difensore civico esige il rispetto della legalità procedimentale da una posizione di rigorosa terzietà. Peraltro, in materie sensibili come il riesame dei dinieghi di accesso documentale e civico generalizzato, l’ordinamento gli attribuisce poteri decisori con effetti giuridici definiti dalla legge.
La prossimità territoriale risponde a un’esigenza di giustizia sostanziale. Molte controversie quotidiane hanno un valore economico contenuto ma un impatto vitale sulle persone. Sono situazioni che difficilmente giungono davanti a un giudice, non per infondatezza, ma per palese sproporzione tra il costo del rimedio giurisdizionale e il bene della vita conteso. La prossimità, tuttavia, non è mera vicinanza fisica: significa conoscere l’organizzazione degli enti locali e i loro vincoli, conservando nei loro confronti una reale indipendenza.
3. Quali sono, a Suo avviso, le principali sfide che attendono la difesa civica nei prossimi anni?
La prima è la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Un provvedimento elaborato tramite algoritmi o sistemi automatizzati può presentarsi formalmente ineccepibile, ma risultare un “buco nero” per il cittadino. La giurisprudenza amministrativa ha fissato canoni chiari: conoscibilità e comprensibilità della regola algoritmica, non esclusività della decisione automatizzata (presidio dell’intervento umano) e divieto di discriminazione, in coerenza con l’art. 22 del GDPR e con il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).
La difesa civica dovrà verificare la qualità dei dati, la ricostruibilità dei passaggi decisionali e l’effettività del controllo umano. La trasparenza amministrativa riguarderà sempre meno la disponibilità del documento e sempre più l’intelligibilità del processo decisionale.
La seconda sfida risiede nella complessità organizzativa dei servizi pubblici. Il cittadino percepisce il servizio come unitario, ma la gestione è frammentata tra amministrazioni, società partecipate e concessionari privati. Il Difensore civico può ricomporre questa complessità a patto che l’ambito soggettivo della sua azione si estenda a tutti i soggetti erogatori, superando la nozione formale di pubblica amministrazione.
Infine, occorre misurare l’attività degli uffici in termini qualitativi. Il mero dato quantitativo delle istanze indica il carico di lavoro, ma non l’efficacia. Contano gli esiti, i tempi di risposta, le prassi corrette e la capacità di utilizzare il caso singolo per prevenire disfunzioni sistemiche. Una rendicontazione qualitativa e rigorosa non è solo un dovere di trasparenza, ma il più solido presidio dell’indipendenza dell’ufficio.
4. Quanto ritiene importante il lavoro di rete e collaborazione tra i Difensori civici regionali attraverso il Coordinamento Nazionale?
Il Coordinamento Nazionale trasforma le esperienze locali in patrimonio comune. Sebbene le discipline regionali presentino legittime differenze, le patologie applicative sono identiche: dinieghi di accesso, silenzio-inadempimento, criticità nei servizi pubblici e tutela dei dati personali.
Il confronto strutturato permette di elaborare una prassi giuridica condivisa che, senza comprimere l’autonomia dei singoli uffici, ne irrobustisce le decisioni e riduce il rischio di orientamenti divergenti su fattispecie identiche.
Questo lavoro ha consolidato l’autorevolezza del Coordinamento presso istituzioni chiave (CADA, ANAC, Garante Privacy, INPS, ANCI). Un riconoscimento che deriva da un punto di osservazione unico: la difesa civica conosce le norme, ma soprattutto ne osserva la quotidiana ricaduta pratica. Inoltre, data l’assenza in Italia di un Ombudsman nazionale, il Coordinamento assolve di fatto, in via cooperativa, a quella funzione di raccordo che in Europa è affidata a un organo unitario.
La sfida futura è strutturare questa rete attraverso protocolli operativi stabili e scambi di dati sistematici: la qualità della rete si misurerà sulla capacità di produrre risultati tangibili, superando la dimensione del mero confronto occasionale.
5. Quale messaggio vorrebbe rivolgere ai cittadini e alle istituzioni sull’importanza di uno strumento di garanzia quale la difesa civica?
Ai cittadini direi che il Difensore civico non promette esiti favorevoli a prescindere, ma garantisce l’imparzialità e la correttezza del percorso decisionale. La difesa civica non promette esiti, presidia metodi.
Il cittadino ha diritto a un’amministrazione accountable: risposte espresse, motivazioni reali e non stereotipate, effettiva valutazione degli elementi presentati. In altri termini, la difesa civica tutela la conoscibilità e la controllabilità del potere amministrativo, che sono la premessa di ogni altra tutela.
Alle istituzioni ricorderei che la difesa civica offre un’occasione di riesame e autotutela priva dei costi, dei tempi e delle rigidità del processo. Consente di correggere un errore o modificare una prassi prima che la vicenda si consolidi in contenzioso. Il beneficio non è solo deflattivo, ma qualitativo: è un volano di miglioramento dell’azione amministrativa.
Personalmente non ritengo utile attribuire al Difensore civico poteri coercitivi, ne snaturerebbero l’essenza, sovrapponendolo impropriamente al giudice e privando l’ordinamento di un rimedio che vale precisamente per la sua diversità dagli altri. Sono invece indispensabili incisivi poteri istruttori, termini certi di riscontro, l’obbligo per la pubblica amministrazione di motivare l’eventuale dissenso dalle raccomandazioni e solide garanzie di indipendenza.
La moral suasion non è un generico appello alla buona volontà dell’amministrazione. È una tecnica istituzionale fondata sul rigore dell’argomentazione giuridica, sulla corretta ricostruzione del fatto e sull’autorevolezza terza dell’organo.
La sua efficacia risiede nel fatto che lascia alla pubblica amministrazione la responsabilità della decisione finale, disinnescando l’irrigidimento difensivo tipico dei procedimenti contenziosi. L’amministrazione aderisce alla raccomandazione perché ne riconosce la fondatezza, non perché subisce un’imposizione esterna; e ciò che viene intimamente riconosciuto tende a permanere nelle prassi assai più di ciò che viene imposto.